1. L'utilizzo di materiale inerte proveniente da lavorazioni di cava, da fanghi di segagione di materiali di cava o comunque da lavori di scavo, per la costruzione di opere pubbliche o per il recupero di aree ad alto degrado ambientale nei comuni montani, non costituisce cessione ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un decreto